Blog
0

LE NOZIONI DI INTERESSE E VANTAGGIO 231 IN UNA RECENTE PRONUNCIA SUI REATI AMBIENTALI.

LE NOZIONI DI INTERESSE E VANTAGGIO 231 IN UNA RECENTE PRONUNCIA SUI REATI AMBIENTALI.

Cassazione Penale, Sez. III, 30 maggio 2022 (ud. 5 maggio 2022), n. 21034

21034/2022 (giurisprudenzapenale.com)

Con sentenza n. 21034/2022, la Suprema Corte torna a pronunciarsi sulle nozioni dell’interesse o vantaggio, quale criterio di attribuzione all’ente della responsabilità amministrativa derivante da reato, rispetto all’applicabilità nei reati ambientali.

1.    Il caso.

La vicenda in esame origina dal ricorso per cassazione proposto da una società per azioni e dal proprio legale rappresentante avverso la sentenza con cui il Tribunale di Rimini aveva ritenuto sussistente, in capo alla persona fisica, la penale responsabilità ai sensi degli artt. 674 c.p. e 137, commi 1 e 2, d.lgs. 152/2006 – per lo sversamento di scarichi industriali caratterizzati dalla presenza di diversi metalli pesanti in un torrente, in difetto di autorizzazione – nonché, in capo all’ente, responsabilità ex art. 25 undecies, comma 2, d.lgs. 231/2001, in relazione alla contravvenzione di cui all’art. 137, comma 2, del medesimo d.lgs. 152/2006.

In particolare, la difesa aveva lamentato la mancanza di motivazione a proposito dell’interesse dell’ente rispetto alla condotta addebitata all’imputato, in quanto il giudice di prime cure si sarebbe limitato ad affermare che l’apertura e il mantenimento dello scarico avevano consentito all’azienda di recapitare i propri reflui senza la necessità di raccoglierli e smaltirli secondo la normativa italiana, omettendo di considerare la occasionalità dell’evento, essendosi verificato un unico episodio di sversamento (nel maggio 2017), e anche l’assenza di vantaggio economico per l’ente, al quale non poteva quindi essere contestata l’assenza di un sistema preventivo volto a evitare un fenomeno del tutto occasionale.

2.    Il ragionamento della Cassazione.

La Suprema Corte respinge il ricorso proposto dall’ente in quanto infondato con riferimento alle motivazioni in esso compendiate, sia con riferimento alla asserita errata applicazione dell’art. 137, d.lgs. 152/2006, sia rispetto alla inadeguatezza della motivazione, per mancata individuazione dell’interesse alla realizzazione della

condotta contestata al legale rappresentante.

In particolare, in merito alla responsabilità dell’ente, è stato approfondita  La Corte ha posto in rilievo la specifica considerazione accordata la circostanza che l’apertura e il mantenimento dello scarico, cui era ricollegato lo sversamento illecito, avessero consentito all’ente di conferire i propri reflui senza necessità di raccoglierli e smaltirli legalmente.

Sul punto, la Corte ha richiamato l’orientamento in giurisprudenza che in tema di verifica in concreto dell’interesse e vantaggio derivato all’ente dalla commissione del reato la “effettiva e potenziale utilità, ancorché di natura economica, dalla commissione del reato, sono valutabili anche in termini di risparmio di costi, tanto che si deve ritenere posta nell’interesse dell’ente, e dunque forte di responsabilità amministrativa, anche quella condotta che, come nel caso in esame, attui le scelte organizzative o gestionali dell’ente da considerare inadeguate, con la conseguenza che la condotta, anche se non implica direttamente o indirettamente un risparmio di spesa, se è coerente con la politica imprenditoriale di cui tali scelte sono espressione e alla cui attuazione contribuisce, è da considerare realizzata nell’interesse dell’ente” (cfr. Cass. Pen., n. 15543/2021).

Si tratta di un importante principio consolidato in tema di imputazione di un reato colposo mediante i criteri dell’interesse e del vantaggio, chiarito ampiamente dalle Sezioni Unite (Cass. Pen., Sez. Un., n. 38343/2014),   secondo cui “secondo cui “i criteri dell’interesse e del vantaggio sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell’interesse esprime una valutazione teleologica del reato, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell’illecito”, nonché, più recentemente anche in tema di reati ambientali colposi e responsabilità 231, in quanto è stato chiarito che: “Anche per i reati ambientali di natura colposa, introdotti nell’elenco dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente e, specificamente, per reato già previsto dall’art.137 D.L.vo 152/2006 e, oggi, dall’art. 452-quaterdecies del codice penale, l’interesse e il vantaggio vanno individuati sia nel risparmio economico per l’ente determinato dalla mancata adozione di impianti o dispositivi idonei a prevenire il superamento dei limiti tabellari, sia nell’eliminazione di tempi morti cui la predisposizione e manutenzione di detti impianti avrebbe dovuto dare luogo, con economizzazione complessiva dell’attività produttiva” (Cass. Pen. Sez. III, n. 3157, del 27 gennaio 2020).

Conclusioni.

La Suprema Corte ha respinto il riscorso della persona giuridica, “essendo stato adeguatamente illustrato”, prosegue, “l’interesse dell’ente alla realizzazione della condotta illecita, che costituiva attuazione delle scelte organizzative e gestionali dell’ente medesimo e dunque per tale ragione deve ritenersi realizzata nel suo interesse e a suo vantaggio, per  essere risultata coerente e conforme con tali scelte e dunque funzionale al  sostenimento dei soli costi da esse derivanti e non a quelli maggiori derivanti dalla  necessità di raccogliere e smaltire i reflui derivanti dall’attività d’impresa secondo la disciplina vigente”.

Avv. Adamo Brunetti

Tags: Blog

Articoli correlati

Articoli recenti

Menu
My Agile Privacy
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy