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Società esente da responsabilità 231 solo se il Modello 231 risulta effettivo: nuova pronuncia della Cassazione

Società esente da responsabilità 231 solo se il Modello 231 risulta effettivo: nuova pronuncia della Cassazione

Corte di Cassazione – IV Sez. Penale – sentenza 7 ottobre 2022 n. 38025/2022 (udienza 15/09/2022) (aodv231.it)

1.    Introduzione

Con la pronuncia n. 38025 del 7 ottobre 2022, ai fini del riconoscimento della responsabilità amministrativa da reato ex D.lgs. 231/2001, la Corte di Cassazione si è si è pronunciata in merito alla condanna della Corte di appello, a seguito di giudizio di rinvio, relativa alla rideterminazione della sanzione amministrativa per la responsabilità da reato di cui all’art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001 (e, nella fattispecie, per smaltimento illecito di rifiuti non autorizzati).

Avverso tale sentenza il ricorrente poneva tre motivi di doglianza.

2.    Il caso

In particolare, il tema di interesse è relativo al terzo motivo di ricorso, si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla negata applicazione dell’attenuante prevista dall’art. 12, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 231/2001, sebbene sia stato riconosciuto che era stato adottato, nei tempi previsti, un idoneo modello di organizzazione, con nomina di un organismo di vigilanza sull’osservanza delle regole interne di condotta da seguire e con l’introduzione di un codice etico e di un sistema sanzionatorio e disciplinare, nonché con l’adozione di un manuale integrato qualità, ambiente e sicurezza sul lavoro.

 

3.    Il ragionamento della Cassazione

La Suprema Corte, in relazione a tale doglianza, chiarisce innanzitutto che si tratta comunque di lagnanza manifestamente infondata, nonché sostanzialmente ripropositiva di lagnanza sulla quale la Corte di merito ha fornito puntuale risposta (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

Inoltre, rispetto al regime circostanziale riferito alla tempestiva adozione di un idoneo modello di organizzazione ed invero, la sentenza impugnata ha, al riguardo, correttamente evidenziato che, come del resto specificamente richiesto dalla lettera della norma, sarebbe stato necessario che tale modello fosse “reso operativo”, a tanto non bastando evidentemente la mera nomina dell’organismo di vigilanza, né le ulteriori iniziative descritte nel ricorso.

La Corte di Cassazione, con tale pronuncia, ribadisce che, per l’adozione ed efficace attuazione di un “Modello 231”, non è sufficiente una adozione meramente “documentale”, in quanto un Modello 231 si rende efficace al fine di prevenire il rischio di commettere i reati – come richiesto anche dall’attenuante in esame – solo se entra veramente in funzione, anche attraverso l’operato effettivo dell’organismo di vigilanza.

 

4.    Conclusioni

In definitiva, la Suprema Corte dichiara inammissibile tale motivo di ricorso (come gli altri due motivi proposti), condannando la società al pagamento delle spese processuali.

Avv. Adamo Brunetti

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