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Approvato in via definitiva (finalmente) il Decreto attuativo della Direttiva Whistleblowing.

La Direttiva UE sul c.d. Whistlebowing (2019/1937), i cui contenuti erano già stati anticipati in questo blog (Attuazione della direttiva sul whistleblowing: il position paper di Confindustria – CO.DE (code4com.it) Direttiva Whistleblowing: il Governo approva lo schema di decreto attuativo – CO.DE (code4com.it), è stata recepita in via definitiva dal Decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 approvato dal Consiglio dei Ministri tenutosi a Cutro il 9 marzo 2023.

Sul punto è subito intervenuto il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, Giuseppe Busia, il quale ha affermato che “Finalmente l’Italia recepisce in via definitiva la direttiva europea sul whistleblowing da Anac fortemente voluta e richiesta. La tutela del whistleblower è un diritto fondamentale, riconosciuto a livello internazionale, e rappresenta un’estensione del diritto di libertà di espressione“.

Busia, secondo il sito istituzionale dell’ANAC, sottolinea che “preservare da comportamenti ritorsivi chi segnala illeciti o violazioni della legge sia nelle pubbliche amministrazioni che nelle aziende private è l’imperativo dell’Autorità che con questo decreto vede rafforzate le proprie competenze sulla materia: l’Anac diventa infatti l’unico soggetto competente a valutare le segnalazioni e l’eventuale applicazione delle sanzioni amministrative sia per quanto concerne il settore pubblico che quello privato“.

Come noto, la disciplina interviene modificando la normativa esistente in materia di whistleblowing:

  • Per il settore privato, essa è prevista dall’art. 6 comma 2-bis del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, relativo alla responsabilità amministrativa da reato degli enti, come requisito di idoneità dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del predetto Decreto 231. Non sono previste sanzioni specifiche.
  • Per il settore pubblico, essa è prevista all’art. 54-bis del D.lgs. 165/2001, come tutela dei dipendenti pubblici e collaboratori della P.A. che segnalano violazioni della legge o regolamenti. Anche in tal caso la responsabilità, in caso di mancata predisposizione del canale e/o di inidoneità dello stesso, era disciplinare e/o dirigenziale.

Ripercorriamo i tratti essenziali dell’intervento legislativo, riservandoci di pubblicare approfondimenti futuri sull’argomento.

1.    Ambito di applicazione oggettivo.

Il D.Lgs. 24/2023 disciplina essenzialmente la protezione dei cosiddetti whistleblowers, ovvero coloro che possono segnalare violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Un aspetto innovativo rispetto alla normativa precedente è che:

  • Negli enti con meno di cinquanta dipendenti viene consentita solo la segnalazione interna delle condotte illecite;
  • Negli enti con più di 50 dipendenti è possibile ricorrere al c.d. “canale esterno” ed alla “divulgazione pubblica”. 

2.    Ambito di applicazione soggettivo.

La tutela rispetto alle segnalazioni è concessa a coloro che segnalano violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo, in qualità di dipendenti o collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti ed altre categorie come volontari e tirocinanti anche non retribuiti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Inoltre, le misure di protezione si applicano anche ai cosiddetti “facilitatori”colleghi, parenti o affetti stabili di chi ha segnalato.

3.    Obbligo del canale segnalazione interno.

Per i soggetti, sia del settore pubblico che di quello privato tenuti ad applicare la nuova normativa sul Whistleblowing la predisposizione di un canale di segnalazione interno diviene obbligatoria.

I canali di segnalazione devono assicurare la riservatezza dell’identità del whistleblower.

4.    Segnalazione ad ANAC anche per il settore privato.

Altro aspetto fondamentale ed innovativo introdotto dalla riforma è dato dal fatto che, grazie al Decreto, all’ANAC è possibile segnalare anche violazioni provenienti dal settore privato.

Ciò sia avvalendosi della piattaforma informatica messa a disposizione dall’Autorità, sia mediante segnalazioni scritte ovvero telefoniche; sarà possibile persino chiedere un incontro in presenza per formulare la segnalazione.

L’ANAC è tenuta a dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento.

5.    Divieto di ritorsione

Si conferma sostanzialmente il divieto di misure ritorsive per i segnalanti.

Il Decreto 24/2023, tuttavia, si preoccupa di dare un maggiore dettaglio delle possibili ritorsioni vietate.

Fra di esse sono ricomprese:

  • Il licenziamento o la sospensione;
  • La retrocessione di grado o la mancata promozione;
  • Il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;
  • La sospensione della formazione;
  • Le note di merito negative;
  • L’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione anche pecuniaria;
  • La coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;
  • La discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
  • La mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
  • Il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
  • danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
  • L’annullamento di una licenza o di un permesso;
  • La richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

6.    Sanzioni

Da ultimo, ma non per ultimo, significativa è la portata innovativa dell’apparato sanzionatorio in caso di mancata o inidonea predisposizione dei canali di segnalazione per enti pubblici o privati.

Autorità competente è ancora l’ANAC, la quale applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

  1. Da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza di cui all’articolo 12;
  2. Da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
  3. Da 500 a 2.500 euro, nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.

7.    Entrata in vigore

Le disposizioni del Decreto Legislativo 24/2023 sul Whistleblowing hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023.

Per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a 249, l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.

Avv. Adamo Brunetti

Avv. Angelo Marano

Leggi qui il D.Lgs. 24/2023

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